Rubriche

< Rubriche

Il dipendente creatore di un programma e la paternità del prodotto

L'art. 12 bis L.d.a. dispone che salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi d'utilizzazione economica del programma creato.
Ne deriva che tutte le privative fanno capo, ope legis, al datore di lavoro il quale potrà soltanto trovarsi nella necessità di pattuire o concordare con il dipendente aspetti particolari (di gestione delle privative) frutto di eventuali richieste del dipendente.
Tuttavia il contenuto del diritto d'autore è duplice; deve infatti esser tenuto in debito conto anche il diritto morale dell'autore. Fra questi diritti è ascrivibile anche quello alla paternità dell'opera.

La legge che ha introdotto il programma per elaboratore fra le opere letterarie degne di tutela, nulla ha disposto al riguardo. Occorre quindi ancora fare riferimento all'art. 2577 del codice civile e all'art. 20 L.d.a. L'art. 2577 C.C., al secondo comma, dispone che l'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente (utilizzazione economica) può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

La L.d.a., alla Sezione II titolata 'Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore' (Diritto morale dell'autore), all'art. 20 dispone che 'Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione'.

Se è pur vero che le caratteristiche assolutamente peculiari del software portano ad escludere, in via di principio, che una modifica al programma possa danneggiare l'onore o l'immagine dell'autore, è altresì indiscutibile che il dipendente possa pretendere, leggi alla mano, di veder comparire il proprio nome come autore del programma.
La casistica è ovviamente ben più vasta, dovendosi prevedere anche l'ipotesi, molto più frequente, di un'opera frutto della collaborazione, a volte indistinguibile, di più programmatori o frutto di vari programmi, collegati o interconnessi o ancora derivati da altri.

In sostanza e comunque, nell'ipotesi non del tutto scolastica di uno, o due dipendenti che su istruzione del datore di lavoro compilano un programma, questi possono chiedere (se vogliono e se 'lo ritengono opportuno') che il loro nome sia indicato come autori dell'opera.
Questa rimane il frutto di una spigolatura comunque superficiale ed ha il mero valore di un personale parere.

a cura di: Avv. Giovanni Sinatti - sinatti@studiodieci.com

Pubblicato il: 18-09-2008