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La tutela del software: registrazione e deposito presso la SIAE
Il programma (o i programmi) compilati per il complesso sistema di programma/macchina (e sono) tutelabile con il deposito/registrazione presso la S.I.A.E.
Al contempo la registrazione non esclude la possibilità di tentare anche la successiva copertura con il brevetto.
Questo ovviamente per quanto concerne il tutto, o una parte del tutto, nel suo complesso, del programma-macchina e non quanto a singoli programmi, posto che lo stato dell'arte (leggi e giurisprudenza) non consente per il momento la tutela in sede industriale (brevetto) di questi ultimi.
Rinviamo quindi ad altra e successiva sede l'analisi della brevettabilità , posto che qui ipotizziamo più che un oggetto degno di tutela, un vero e proprio sistema complesso di programmi e macchine.
Effetti della registrazione/deposito - oneri economici
La tutela del programma come opera di intelletto esiste a prescindere dalla registrazione; questa ha tuttavia la notevole prerogativa di costituire, o meglio di precostituire prova della paternità e della titolarità dei relativi diritti.
La prova precostituita impone a chi pretende a sua volta di vantare diritti, di provare il contrario (molto simile alla probatio diabolica), mentre il detentore della registrazione può, se vuole, corroborare la prova di cui già dispone con altri elementi (documentali e testimoniali), ma ha comunque l'iniziale presunzione di paternità e titolarità .
Uno degli esempi più tangibili ed immediati degli effetti del deposito è la possibilità di chiedere, in sede di ricorso d'urgenza, l'inibitoria contro l'eventuale utilizzatore, già disponendo semplicemente della prova della avvenuta registrazione.
I costi sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di lire per ogni programma, oltre alle competenze professionali.
Ipotesi di procedura per la registrazione
1) individuazione e descrizione del programma da registrare con indicazione di ogni utile elemento atto ad identificarlo.
2) nome del programma
3) nome dell'autore o degli autori
Quando i programmi sono stati elaborati da dipendenti di un'azienda, a loro spetterebbe la paternità (il diritto al nome, assolutamente privo di contenuti patrimoniali), mentre all'azienda spettano tutti i diritto a contenuto economico, nessuno escluso (salvo patto contrario).
Il diritto alla paternità é imprescrittibile e non cedibile, ma può semplicemente non esser fatto valere.
4) individuazione del titolare dei diritti da tutelare
5) indicazione del luogo e della data (con le relative modalità ) in cui é stato compiuto il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi
Il primo utilizzo é costituito dal caricamento per consentirne l'utilizzo a terzi (e non per prove dimostrative o sperimentali) o la materiale cessione a terzi.
6) registrazione del programma su supporto ottico riconosciuto idoneo dalla S.I.A.E.
7) domanda dettagliata, contenete tutti gli elementi di cui sopra.
8) presentazione agli uffici competenti con deposito del supporto fisico contenente il programma.
Occorre ovviamente trasferire il programma nel suo complesso (i sorgenti ed il programma oggetto) su supporto ottico o altro ritenuto idoneo dalla S.I.A.E.
Infatti il programma in quanto tale è costituito fondamentalmente dalla struttura compilata nel linguaggio macchina (i sorgenti) e dall'oggetto, così come si presenta per essere utilizzato.
9) rilevazione e conservazione dei dati atti a comprovare l'avvenuta registrazione.
a cura di: Avv. Giovanni Sinatti -
sinatti@studiodieci.comPubblicato il: 19-11-2008