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Il valore giuridico del documento elettronico, la firma digitale, l'atto pubblico on line

All'infinita casistica della validità probatoria del documento, inteso come scrittura di data, contenuto ed origine certa, si è ormai da tempo aggiunto un ulteriore elemento di studio: il documento elettronico.

In effetti, alla copia fotostatica di un documento, valida se non contestata, all'autografia della firma, contestabile solo con il disconoscimento, al telegramma, valido a condizione che ne sia documentata e documentabile l'effettiva presentazione da parte del mittente-estensore all'ufficio postale, ed all'atto pubblico, si aggiunge oggi il file di dati rappresentativo di un documento ed inviato tramite Internet.
La rete espone, infatti, i suoi utilizzatori ed una serie nutrita di problemi, quali la necessità di accertare l'autenticità del documento e l'identificazione certa del mittente-estensore, nonché, quando necessario, la ricerca dei metodi per assicurare la segretezza del documento stesso.

Questo ha fatto sì che la costante giurisprudenza escludesse la validità probatoria del documento informatico, stimolando altresì l'elaborazione di un'adeguata, ed innovativa, legislazione. La scienza informatica (e quella elettronica) ha fornito al legislatore gli strumenti necessari per risolvere il problema: la firma digitale, fondata sulle tecniche criptografiche.

Il sistema della firma digitale, applicato al commercio elettronico su Internet, è stato, infatti, disciplinato dal DPR del 10 novembre 1997, n.513.
Avremo occasione di 'spigolare' alcune delle sue più interessanti caratteristiche. Per il momento, basti osservare che ben presto potremo stipulare atti pubblici on line, con venditore, acquirente e notaio comodamente seduti nei propri uffici (o all'ombra di una palma) e distanti migliaia di chilometri...

a cura di: Avv. Giovanni Sinatti - sinatti@studiodieci.com

Pubblicato il: 12-11-2008